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Separazione e Divorzio

Affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio


Separazione e divorzio

Quando due coniugi decidono di scindere il loro legame matrimoniale possono optare per una  separazione consensuale o una separazione giudiziale.

Nel primo caso i membri della coppia giungono ad un accordo sulle condizioni personali ed economiche della loro separazione, nonché sull’affidamento dei figli; qualora invece non riescano ad accordarsi viene intrapresa una separazione giudiziale.

 Divorzio (ordinamento civile italiano)
Dati ISTAT riportano un incremento del 65% delle separazioni e del 101% dei divorzi dal 1995 al 2010; il 66,4% delle separazioni ed il 60,7% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante il matrimonio. Nel 2009 ci sono stati 88.387 casi di separazione e di divorzio, di cui il 19,19% ha richiesto una risoluzione del conflitto per via giudiziale.


Affidamento

L’articolo 155 del Codice Civile riporta che

«Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.»

Legge sull'affidamento

 

Tipologie di affidamento:

Affidamento esclusivo: E’ una modalità di affidamento che consiste nell’affidare la prole al genitore che si presenta più idoneo, dal punto di vista psicologico, affettivo e materiale, a ridurre al massimo i danni derivanti dalla crisi familiare, e, dunque, più adatto a dare ai figli sicurezza e stabilità affettiva, nonché ad occuparsi della loro educazione. Al genitore affidatario spetta l’esercizio esclusivo della potestà genitoriale. (Savini, 2002)

Affidamento congiunto: E´ una modalità di affidamento nella quale il tribunale concede ai genitori l'esercizio congiunto della potestà sui figli, ovvero il diritto di prendere decisioni ordinarie e straordinarie sui minori. Esso presuppone il massimo spirito collaborativo tra i genitori e non può, quindi, trovare applicazione laddove sussistano situazioni di conflittualità tali da pregiudicare la crescita serena della prole. (Savini, 2002)

Affidamento condiviso: nella legislatura attuale si affianca all'affidamento congiunto, che non viene abrogato. Consente l'esercizio della potestà anche in modo disgiunto, ovvero ciascun genitore è responsabile in toto dei minori, quando sono con lui. Questa pratica mira a suddividere in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi.

L’affidamento condiviso è stato introdotta dalla legge n.54/2006 ha stabilito come regola il principio della cosiddetta bigenitorialità, in base al quale un bambino ha sempre e comunque il diritto ad avere e mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso di separazione e divorzio, ad esclusione dei casi in cui sussistano impedimenti che rendano giustificabile l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio.

Testo completo della legge: http://www.camera.it/parlam/leggi/06054l.htm

 

Questo principio ha modificato la pratica giuridica antecedente (che prevedeva di norma l'affidamento ad un solo genitore con affido esclusivo, per il 90% dei casi la madre) prediligendo e promuovendo l'affido condiviso a tutela del benessere dei minori e del loro diritto a ricevere cure, educazione e affetto da entrambi i genitori.

 

Fino al 2005, ha prevalso l’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre. La Legge 54/2006 ha introdotto l’istituto dell’affido condiviso dei figli minori come modalità ordinaria e ha avuto conseguenze evidenti: nel 2009 l’86,2% delle separazioni di coppie con figli ha previsto l’affido condiviso contro il 12,2% dei casi in cui i figli sono stati affidati esclusivamente alla madre.


Quando interviene il CTU?

Durante una separazione giudiziale in cui i genitori in conflitto rispetto all'affidamento e alla collocazione prevalente dei figli, accade frequentemente che giudici e presidenti di Tribunale, nell'impossibilità di dirimere situazioni difficilmente mediabili, ricorrano a Consulenti di loro fiducia (CTU) per decidere quale soluzione di affido sia più idonea per il minore.

La CTU (Consulenza tecnica d'Ufficio) viene predisposta per valutare l'idoneità dell'ambiente familiare, la qualità delle relazioni, le capacità genitoriali, le risorse che i genitori possono effettivamente mettere in campo per sostenere e garantire un equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori in causa.

 

Perché nominare un CTP?

Se il giudice nomina un CTU ciascun coniuge ha la possibilità di nominare un proprio CTP (consulente tecnico di parte) che collabori con l'Avvocato della parte per supportare il cliente durante la valutazione peritale. Suo compito è quello di difendere gli interessi del proprio cliente e di portarli all'attenzione del CTU, mantenendo sempre costante il rispetto della deontologia, un atteggiamento collaborativo con il CTU e con i CTP della controparte e avendo come massima priorità la tutela dei minori in causa.

 

Nello specifico il CTP

  • conosce e approfondisce gli atti processuali
  • concorda col CTU e il CTP dell’altra parte calendario metodologia e soggetti da sottoporre a valutazione, avendo facoltà di fare proposte nell’interesse del suo cliente e di verbalizzare eventuali obiezioni alle decisioni del CTU
  • partecipa alle valutazioni previste dal CTU con funzione di controllo della neutralità da parte del CTU, ha possibilità di intervenire previo accordo per approfondire argomenti rilevanti per tutelare la posizione del proprio cliente, può suggerire integrazioni alla valutazione
  • presenzia ai colloqui co minore (ai quali i genitori non possono partecipare) o eventualmente, ne esamina i resoconti
  • può prendere visione dei test somministrati e dei risultati emersi
  • al termine della valutazione si confronta con il CTU e con il CTP rispetto agli elementi emersi facendo osservazioni e sottolineando gli elementi a favore del proprio cliente
  • se in disaccordo con le conclusioni del CTU, può stilare una relazione con le proprie argomentazioni da presentare al Giudice

 

Le valutazioni peritali sono fonte di stress e di ansia per le parti, già coinvolte dolorosamente in una separazione conflittuale; lo psicologo consulente sostiene il proprio cliente durante questo percorso, cerca di mediare per quanto possibile i conflitti, tiene informato il proprio cliente sull'andamento dei colloqui.

La funzione di supporto dello psicologo giuridico non può allargarsi a percorsi di consulenze psicologiche o di psicoterapia, per i quali diventa fondamentale l'invio a colleghi che si occupino specificatamente di sostenere ed incrementare le capacità genitoriali, di elaborare il lutto legato alla separazione e di perseguire il raggiungimento di un maggiore benessere da parte del cliente. 

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Dove ricevo


La dr.ssa Sabrina Cattaneo riceve su appuntamento presso il suo studio in Viale Rimembranze 62, 21047 Saronno. 

 

 

Contatti:

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tel. 3381307198

 

 

 

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